la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art. 3 della legge regionale 30
ottobre 1987, n. 87, concernente "Intervento regionale a favore delle
societa'  minori che gestiscono impianti di risalita", e' aggiunto il
seguente comma:
   "3.  Nel caso di funzionamento degli impianti inferiore a sessanta
giorni si procede  ad  una  proporzionale  riduzione  del  contributo
calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi precedenti".