la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente "Intervento regionale a favore delle societa' minori che gestiscono impianti di risalita", e' aggiunto il seguente comma: "3. Nel caso di funzionamento degli impianti inferiore a sessanta giorni si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi precedenti".